Art. 6.
(Azioni di tutela giudiziaria).

      1. Ferma restando l'azione ordinaria, il lavoratore pubblico o privato sottoposto a forme di persecuzione e di violenza morale e psicologica ai sensi dell'articolo 2 può, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, ricorrere al tribunale in funzione di giudice del lavoro competente per territorio. Il giudice adito, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga fondato il ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina al datore di lavoro o al responsabile del comportamento denunziato la cessazione degli atti, degli atteggiamenti o dei comportamenti pregiudizievoli, adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti e stabilisce le modalità di esecuzione della decisione. Il giudice determina, altresì, in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, è ammessa opposizione a tale

 

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provvedimento dinanzi al tribunale, che decide in composizione collegiale con sentenza immediatamente esecutiva. Si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
      2. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore oggetto dei comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 2 comprende anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico determinata in via equitativa.
      3. Nel caso dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso deve essere proposto al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via d'urgenza ai sensi del comma 1 del presente articolo.
      4. Qualora venga presentato ricorso in via d'urgenza ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione l'articolo 410 del codice di procedura civile e l'articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.