1. Ferma restando l'azione ordinaria, il lavoratore pubblico o privato sottoposto a forme di persecuzione e di violenza morale e psicologica ai sensi dell'articolo 2 può, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, ricorrere al tribunale in funzione di giudice del lavoro competente per territorio. Il giudice adito, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga fondato il ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina al datore di lavoro o al responsabile del comportamento denunziato la cessazione degli atti, degli atteggiamenti o dei comportamenti pregiudizievoli, adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti e stabilisce le modalità di esecuzione della decisione. Il giudice determina, altresì, in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, è ammessa opposizione a tale